
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che riforma le regole per i flussi di lavoratori stranieri. ‘Più click day, ma l’obiettivo è abolirli’, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Il permesso sarà concesso a tutte le vittime di caporalato. Il giudice potrà autorizzare l’accesso ai cellulari dei migranti per identificarli.
Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e dei ministri di Affari esteri e cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, dell’Agricoltura, sovranita’ alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, e del Turismo, Daniela Santanche’, ha approvato un Decreto -legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali. E’ quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri. Il provvedimento, nella sua prima parte, integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo – con il Dpcm del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025. Da un monitoraggio effettuato dalla Presidenza del consiglio assieme ai ministri competenti sono, infatti, emerse irregolarita’ nell’applicazione dei meccanismi di ingresso, sia riferite agli anni recenti sia con riguardo a periodi piu’ risalenti nel tempo. Si e’ pertanto deciso – prosegue il comunicato – di intervenire con urgenza al fine di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significato: precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, cosi’ da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili; interoperabilita’ tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei ministeri di Interno e Lavoro, di Inps, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro ; ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici; obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero; obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per cio’ che attiene alla consegna e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessita’ per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione; inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a se’ imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto; limitare al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attivita’; possibilita’ per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validita’ del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del contratto precedente; possibilita’ di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato; mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi; introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di diecimila unita’, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del Ccnl del settore domestico ei professionisti dell’area giuridico-economico,con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro; eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka); potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.
Il Capo II del Decreto -legge – prosegue il comunicato – riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali e’ esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un corso regolare. L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo. Le misure di protezione previste dal Dl n. 83 del 2002 a tutela dell’incolumita’ delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si estende il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione delle responsabilità. In base al Capo III del Decreto-legge, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerche finalizzate al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area ei centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorita’ competenti ai fini dell’accertamento della propria eta’, identità, cittadinanza nonche’ ai paesi in cui ha soggiornato e transitato, l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita’ sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore puo’ disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni e’ trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattato, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato. Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si presenta un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attivita’ di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE; si prevede inoltre che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identita’, all’esito delle attivita’ di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita’ dichiarate dal richiedente. In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale. Alla commissione nazionale per il Diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, si attribuisce la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato. Il Capo IV del
Decreto-legge detta disposizioni processuali. In particolare, introdurre il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo. Il reclamo e’ trattato in camera di consiglio ed e’ definito con Decreto entro 60 giorni. E’ ridotto da 14 a sette giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’art. 6 bis del Dl 142 del 2015. Il ricorrente puo’ chiedere la sospensione del provvedimento impugnato. E’ possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.