‘Ordine di rimpatri europeo’ per le decisioni dei 27, uno strumento per fare maggiore ‘chiarezza’ e che riguarderà l’intera Unione. È una delle principaliu novità contenute nella bozza del nuovo regolamento Ue sui rimpatri. Composto di 52 articoli è direttamente, e obbligatoriamente, applicabile dai singoli Stati membri. ‘L’attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali di rimpatrio, ciascuno con il proprio approccio e le proprie procedure, compromette l’efficacia dei rimpatri a livello Ue’, si legge nell’introduzione. L’articolo 10 prevede l’istituzione del ‘divieto d’ingresso’ nel territorio dell’Ue alla persona che ‘non collabora con il processo volontario’ di rimpatrio, non lascia lo Stato membro ‘entro la data indicata’ oppure si sposta in un altro Stato membro ‘senza autorizzazione’. Il divieto – che arriva ad un massimo di 10 anni – scatta poi anche in base all’articolo 16, per chi pone ‘un rischio alla sicurezza’ dei Paesi Ue.
La proposta di regolamento della Commissione Europea sui rimpatri “introduce la possibilità di rimpatriare” le persone “nei confronti delle quali è stata emessa una decisione di rimpatrio verso un Paese terzo con il quale esiste un accordo o un’intesa di rimpatrio (hub di rimpatrio)”. Lo si legge nella bozza. “La possibilità di rimpatriare i migranti irregolari verso tali Paesi dovrebbe essere soggetta a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate”, si legge ancora.
“L’istituzione di un sistema europeo efficace e comune per i rimpatri è un pilastro centrale del Patto su migrazione e asilo. Per funzionare, qualsiasi sistema di gestione della migrazione deve avere una politica credibile ed efficace in materia di rimpatrio. Quando persone che non hanno il diritto di rimanere nell’Ue rimanere, l’intero sistema di migrazione e asilo viene minato. È ingiusto nei confronti di coloro che hanno rispettato le regole, compromette la capacità dell’Europa di attrarre e trattenere i talenti e, in ultima analisi, erode il sostegno dell’opinione pubblica a favore di società aperte e tolleranti gli arrivi illegali ed espone i clandestini a condizioni precarie e allo sfruttamento da parte delle reti criminali”,. si legge nel testo, che ricorda come “attualmente, solo il 20% circa dei cittadini di Paesi terzi a cui viene ordinato di lasciare l’Unione lo fa effettivamente. Le persone a cui viene intimato di lasciare l’Unione spesso sfuggono alle autorità e si trasferiscono in altri Stati membri.” “L’attuale direttiva
rimpatri lascia un ampio margine di manovra alle legislazioni nazionali per l’attuazione delle norme Ue e ai tribunali nazionali per la loro interpretazione. Gli Stati membri segnalano problemi legati alla mancanza di chiarezza delle norme e al protrarsi dei procedimenti amministrativi, che compromettono il giusto processo. Ciò crea ambiguità e incertezza per i cittadini di Paesi terzi interessati e per le autorità che gestiscono i
rimpatri”, spiega il Regolamento Ue, secondo il quale inoltre “la mancanza di cooperazione dei cittadini di Paesi terzi, che possono opporre resistenza, fuggire o vanificare in altro modo gli sforzi di rimpatrio, rende difficile l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Gli Stati membri hanno difficoltà a tenere dei cittadini di Paesi terzi durante le diverse fasi delle procedure di rimpatrio, il che rallenta o impedisce i progressi”. tortura e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia”.