Con l’annuncio dei Paesi Bassi, sale a sei il numero delle nazioni europee – insieme a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia – pronte a riavviare i trasferimenti verso l’Italia dei richiedenti asilo transitati per la Penisola. Al centro del meccanismo ci sono i cosiddetti «dublinanti», una figura chiave nel dibattito sulle politiche migratorie dell’Unione Europea, tornata di stretta attualità con l’entrata in vigore delle nuove norme comunitarie.
La definizione: chi è il «dublinante»
Nel lessico giuridico e istituzionale europeo, il «dublinante» è il cittadino straniero che:
- È giunto sul territorio dell’Unione Europea attraverso uno Stato di primo approdo (come l’Italia), dove è stato formalmente registrato e identificato;
- Ha avanzato o dovuto avanzare richiesta di protezione internazionale in quel primo Paese;
- Anziché attendere l’esito della procedura sul posto, si è spostato successivamente verso un’altra nazione dell’area europea (cosiddetti «movimenti secondari»).
Dal Regolamento di Dublino al nuovo Patto UE
L’impianto originario risale al Regolamento di Dublino II del 2003, il quale stabiliva che la responsabilità della gestione e dell’esame della domanda di asilo ricadesse interamente sullo Stato di primo ingresso extra-UE.
Con l’approvazione del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo — entrato in vigore il 12 giugno scorso — la disciplina è stata rivista e parzialmente ammorbidita, ma il cardine fondamentale è rimasto invariato: la competenza primaria resta ancorata al Paese di prima identificazione.
I compromessi dell’intesa europea: solidarietà e stretta sui movimenti secondari
L’adesione dell’Italia al nuovo quadro normativo, dopo anni di negoziati sui ricollocamenti obbligatori (bloccati dal veto dei governi dell’Europa centro-orientale, in primis Ungheria e Polonia), è maturata all’interno di una complessa logica di compromesso:
- Stretta sui movimenti secondari: Il Patto introduce norme più rigide per contrastare gli spostamenti non autorizzati tra Paesi membri, rispondendo alle pressioni dirette di Berlino e dei governi nordici, storiche mete finali dei flussi.
- Solidarietà flessibile: In caso di crisi o forte pressione migratoria, la solidarietà tra Stati è obbligatoria ma può tradursi in forme differenziate (contributi finanziari o supporto operativo) anziché in quote fisse di ricollocamento.
- Calo dei flussi complessivi: La posizione italiana ha fatto leva sulla previsione di una riduzione generale degli arrivi grazie a controlli più stringenti e ad accordi strutturati con i Paesi di transito, tendenza confermata dalle recenti rilevazioni di Frontex.