Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia: sono questi i paesi definiti come sicuri dal nuovo regolamento sulle procedure di asilo dell’Ue, approvato in via definitiva dal Parlamento europeo.
Il via libera definitivo del Parlamento Europeo segna un cambio di passo strutturale nelle politiche migratorie dell’Unione. Il voto di Strasburgo non solo amplia la lista dei Paesi d’origine ritenuti sicuri, ma riscrive le regole per l’esternalizzazione delle procedure di asilo, fornendo una sponda normativa cruciale per i progetti del Governo italiano.
Ecco i tre pilastri della nuova normativa europea e le loro implicazioni:
1. La Nuova Lista UE dei “Paesi di Origine Sicuri”
Per la prima volta viene istituito un elenco unitario a livello europeo. Chi proviene da questi Stati vedrà la propria domanda di asilo esaminata con procedure accelerate di frontiera, con una presunzione di inammissibilità che spetta al richiedente smentire.
| Nuovi Paesi Inseriti | Criteri di Esclusione Temporanea |
| Egitto, Tunisia, Marocco | Violenza indiscriminata (conflitti armati) |
| Bangladesh, India | Tasso di riconoscimento asilo superiore al 20% |
| Colombia, Kosovo | Sanzioni UE per violazione dei diritti fondamentali |
Anche tutti i Paesi candidati all’adesione UE (come l’Albania) sono ora presunti sicuri per definizione, facilitando le procedure di rimpatrio rapido.
Il Concetto di “Paese Terzo Sicuro”
Questa è la norma che cambia radicalmente la gestione dei transiti. Uno Stato membro può dichiarare inammissibile una domanda di asilo se il migrante è passato attraverso un Paese terzo considerato sicuro dove avrebbe potuto chiedere protezione.
- Le condizioni: Deve esistere un legame (familiari, soggiorno precedente) oppure il semplice transito se esiste un accordo bilaterale tra l’UE (o il singolo Stato) e il Paese terzo.
- Effetto Sospensivo: Il ricorso contro il respingimento non blocca più automaticamente il rimpatrio. Questo significa che una persona può essere allontanata mentre il tribunale sta ancora decidendo sul suo appello.
Hub Esterni e “Modello Albania”
Le nuove regole autorizzano esplicitamente gli Stati membri a concludere accordi con Paesi extra-UE per esaminare le domande di protezione in loco.
- Viene fornita una base legale solida per centri come quelli di Shengjin e Gjader, permettendo all’Italia (e ad altri Paesi interessati, come la Danimarca o la Germania) di delocalizzare la gestione dei migranti fuori dai confini comunitari.
- La Commissione Europea avrà il compito di monitorare costantemente questi accordi per garantire che i Paesi terzi rispettino l’obbligo di esaminare le richieste nel merito.
Mentre il ministro Piantedosi parla di “svolta storica” che permetterà di inserire queste norme nel pacchetto immigrazione in Cdm domani, le opposizioni e le ONG (come Amnesty International) denunciano quella che definiscono una “capitolazione sui diritti umani”, sostenendo che la lista includa Paesi dove le persecuzioni contro le minoranze o i dissidenti sono documentate.