Multa da 5 milioni per Trenitalia, per l’esclusione dai propri sistemi di prenotazione di alcune soluzioni sui treni regionali “generalmente piu’ economiche”.
L’Antitrust ha sanzionato Trenitalia S.p.a. per una pratica commerciale scorretta inerente il sistema telematico di ricerca e acquisto dei titoli di viaggio accessibile alla clientela sul sito aziendale, tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet. A seguito di un complesso procedimento, l’Autorita’ ha, infatti, accertato che l’insieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali (generalmente piu’ economiche), pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore.
In particolare, la soluzione di viaggio che prevede un cambio e l’utilizzo di treni regionali non e’ mai inclusa nei risultati di ricerca e non e’ altrimenti rintracciabile (se non attraverso la specifica ricerca con l’opzione “Regionali” sul sito internet), laddove la partenza sia in prossimita’ di una soluzione che utilizza Frecce e Intercity (l’unica invece sempre mostrata) anche solo di pochi minuti piu’ veloce. Trenitalia non ha in alcun modo informato i consumatori in merito a tale importante limitazione, ma ha anzi utilizzato, sul sito aziendale, la denominazione ingannevole “tutti i treni”.
L’Autorita’ ha ritenuto tale pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato a Trenitalia S.p.a. una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori l’Autorita’ ha, altresi’, imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull’App e sulle emettitrici self service presenti in stazione. L’Autorita’ si e’ avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e ha tenuto conto del parere reso dall’Art (Autorita’ Regolazione Trasporti) oltre a quello di Agcom sul mezzo di diffusione.