Il referendum avanzato dalla Cgil sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come rivisto dal Jobs act, aveva “carattere propositivo” e non meramente abrogativo, come la Costituzione vuole, e, per questo, ma non solo, e’ stato dichiarato inammissibile. Cosi’ la Consulta spiega le ragioni della decisione presa poco piu’ di due settimane fa. Motivazioni che pero’ “non ci convincono”, ribatte il sindacato, che gia’ ha fatto sapere di volere fare ricorso in Ue.
La Corte da’ conto anche del si’ al quesito sui voucher, spiegando che nulla c’era da eccepire e smontando anche la difesa laddove chiedeva di salvare i buoni lavoro perche’ altrimenti il lavoro occasionale non avrebbe piu’ avuto una regolazione. Per i giudici costituzionali l’argomentazione non regge perche’ nei voucher cosi’ come sono oggi “viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalita’ della prestazione”. Un’indicazione chiara quindi, alla vigilia delle annunciate modifiche allo strumento.
Il Governo, dopo la pronuncia di ammissibilita’ sui ticket ha chiarito di voler intervenire, anticipando il referendum, che mette in ballo la loro eliminazione tour court. Consultazione che, calendario alla mano, a meno di elezioni anticipate, dovrebbe tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno. Lo stesso vale anche per l’abrogazione dei limiti alla responsabilita’ solidale in materia di appalti. Al quesito, sempre promosso dal sindacato di Corso d’Italia, la Corte ha dato il suo via libera, nonostante sia stato fatto ricorso alla cosiddetta tecnica del “ritaglio”. Meccanismo che invece non e’ stato giudicato neutro nel passaggio sull’art.18, determinando l’inammissibilita’ del referendum per la reintroduzione dei limiti ai licenziamenti senza giusta causa, ripristinando la reintegra del lavoratore prevista per le aziende con piu’ di 15 dipendenti ed estendendola a tutte quelle con piu’ di 5 addetti. Per la Consulta, infatti, il quesito sull’art.18 “manipola il testo vigente”. Ma non e’ questa la sola ragione, secondo la Corte si peccava anche in “univocita’ e di omogeneita’”. Nulla da dire invece sul referendum relativo ai voucher. Piuttosto, rileva come, “la originaria disciplina del lavoro accessorio”, abbia “modificato la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere ad esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro”. Un punto di partenza questo per la nuova regolazione.