Un nuovo giro di vite sul fronte dell’ordine pubblico e della criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi a Palazzo Chigi il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno”.
A illustrare le novità in conferenza stampa è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha descritto il ddl come un’evoluzione di un testo precedente, arricchito di nuove norme sostanziali grazie allo sblocco delle relative coperture finanziarie. Tra le misure principali spicca la forte stretta mirata a contrastare le baby gang e le turbative nei luoghi della “movida”, con l’estensione di misure restrittive anche ai soggetti minorenni.
Le 5 misure chiave del nuovo pacchetto Sicurezza
Il provvedimento interviene in maniera decisa sia sul fronte della prevenzione dei reati di strada sia su quello della tutela legale delle forze dell’ordine.
IL CUORE DEL NUOVO DDL SICUREZZA
├── FERMO DI PREVENZIONE: Esteso ufficialmente anche ai minorenni nelle aree ad alto afflusso.
├── DASPO MOVIDA CON AVVISO ORALE: Nuovo potere del Questore con divieto di aggregazione.
├── TUTELA FORZE DELL'ORDINE: Procedibilità d'ufficio per lesioni contro agenti e ufficiali.
├── CONTRASTO AI DANNEGGIAMENTI: Arresto differito in flagranza se commesso da almeno 5 persone.
└── ESCLUSIONE RISARCIMENTI: Niente risarcimenti civili per chi viene ferito compiendo reati (es. rapine).
1. Il fermo di prevenzione per i minori nelle aree della movida
La novità di maggior impatto riguarda l’estensione del fermo di prevenzione ai minorenni. La misura scatterà durante specifiche operazioni di polizia destinate a prevenire reati che possano turbare l’ordine pubblico in zone affollate o nei contesti della movida.
Matteo Piantedosi: «La misura si applicherà qualora sussista un fondato motivo di ritenere che i soggetti pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica, in relazione a circostanze di tempo o di luogo, come ad esempio il possesso di armi o di oggetti indicativi di una pericolosità sociale della persona».
Il ministro ha inoltre chiarito un aspetto tecnico sollevato dai cronisti: il fermo preventivo potrà essere applicato anche dagli agenti della Polizia Locale, in quanto questi ultimi rientrano pienamente nella qualifica funzionale di agenti di pubblica sicurezza quando impiegati in tali servizi.
2. Nuovo avviso orale del Questore e divieto di aggregazione
Viene introdotta una nuova fattispecie di avviso orale da parte del Questore. Questo provvedimento potrà disporre espressamente il divieto di aggregazione all’interno di contesti legati alla movida o in circostanze analoghe, qualora la presenza del soggetto costituisca una grave e concreta minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
3. Lesioni a pubblici ufficiali: si procede sempre d’ufficio
Il ddl cancella la necessità della querela di parte per le aggressioni alle forze dell’ordine. Da oggi, il reato di lesioni personali (anche nei casi di lesioni lievi o levissime) commesso nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni sarà perseguibile d’ufficio.
4. Arresto differito per i danneggiamenti di gruppo
Viene modificato il Codice Penale in materia di reati contro il patrimonio. Per il reato di danneggiamento, viene introdotta la possibilità di applicare l’arresto differito in flagranza (e come arresto facoltativo), a condizione che il fatto sia stato compiuto da un gruppo composto da cinque o più persone.
5. Stop ai risarcimenti civili per i criminali feriti
Infine, il disegno di legge introduce una modifica di peso al Codice Civile: viene escluso il diritto al risarcimento del danno qualora l’evento lesivo si sia verificato nel momento in cui il danneggiato stava compiendo determinati reati.
- Il caso tipico: Una rapina in casa in cui il proprietario si difende e viene successivamente condannato per eccesso colposo di legittima difesa. Pur rimanendo ferma l’eventuale rilevanza sul piano penale per chi ha sparato o colpito, il malvivente non potrà più richiedere alcun risarcimento economico in sede civile per i danni fisici subiti durante l’irruzione.