
I migranti irregolari in Italia potranno essere portati anche nel Centro di permanenza per il rimpatrio in Albania, come in qualsiasi altro Cpr. È quanto prevede un nuovo decreto varato dal Consiglio dei ministri . Nel centro di Gjader, al centro delle polemiche sui trattenimenti, sono a disposizione 144 posti. Centrosinistra sulle barricate. Da Azione e Italia Viva a Pd, M5s e Avs si trala di trasferimenti ‘illegali e disumani’.
DAL COMUNICATO DIFFUSO DA PALAZZO CHIGI: Le misure introdotte mirano a sfruttare a pieno le potenzialita’ delle strutture realizzate in Albania in base al Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, rafforzando il sistema dei rimpatri e consentendo il trasferimento non solo degli stranieri ritrovati all’esterno del mare nazionale oa seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR) ma anche di quelli attualmente trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani e destinatari del provvedimento di espulsione. Il testo, tra l’altro, prevede la possibilita’ di trasferire presso la struttura per il rimpatrio ubicata nella localita’ di Gjader, anche gli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto gia’ destinatari di una decisione di rimpatrio. Il trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento gia’ convalidato o prorogato dall’autorita’ giudiziaria (pericolo di fuga, soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sull’identita’ o nazionalita’, acquisizione i documenti per il viaggio o la disponibilita’ di un mezzo di trasporto idoneo) e non produce effetti sulla procedura amministrativa – di espulsione o di respingimento – cui lo straniero e’ sottoposto.
Inoltre, si attribuisce alla Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno il potere di assegnazione dello straniero al CPR più vicino e la possibilita’ di trasferire lo straniero trattato in altra struttura analoga, comprese quelle albanesi. La convalida del trattenimento non preclude la possibilita’ di disporre il trasferimento, in ogni momento, in altro centro. In tal caso, cio’ non pregiudica il titolo del trattenimento gia’ adottato e non richiede un ulteriore provvedimento di convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria. Accanto a questo, il Consiglio dei ministri , su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha approvato la “Relazione annuale” prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sui Paesi di origine sicuri. In linea con tale disposizione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha predisposto le “schede Paese” contenenti elementi informativi che si aggiornano e fanno stato della situazione
dei Paesi inclusi nella lista. Tali schede sono predisposte in applicazione dei criteri di qualificazione stabilità dalla normativa europea (art. 37 e allegato I della Direttiva n. 2013/32/UE) e sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonche’ attingendo ad altre qualificate fonti di informazione, in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell’Unione Europea, dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (Euaa), dall’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. Sulla base di tali informazioni la Relazione conferma, per il 2025, quali Paesi di origine sicuri, quelli gia’ indicati dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale”. Nello specifico si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. La relazione sara’ trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.