La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ della riforma Madia sulla P.A. nella parte in cui prevede che l’attuazione della stessa, attraverso i decreti legislativi, possa avvenire con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata. Serve prima l’intesa con le regioni. Renzi, poi mi dicono che non devo cambiare le regole del Titolo V. Siamo circondati da una burocrazia opprimente. Soddisfatto il Governatore del Veneto che aveva presentato ricorso ‘e’ sentenza storica, colpo al centralismo sanitario’.
Oggi una “sentenza della Consulta ha bocciato una parte della riforma Madia. Volevamo licenziare i dirigenti che non si comportano bene e la regione Veneto ha fatto ricorso. Ha detto no non potete licenziare quei dirigenti, dovete chiedere a noi regioni l’intesa perche’ si tratta di materia concorrente tra stato e regioni. Noi abbiamo chiesto alle regioni il parere, ma loro volevano l’intesa”. Quindi, hanno fatto ricorso “e il Veneto ha vinto. Io non entro nel merito” della discussione, “ma a voi sembra normale un meccanismo del genere? Vi sembra governabile un Paese in cui abbiamo questo sistema?”. Lo dice il premier Matteo Renzi a Venezia.
“Il vero e proprio cuore dell’azione del governo su tutti gli aspetti della Pubblica amministrazione”: cosi’ il ministero per la Semplificazione e la Pa definisce la legge 124, entrata in vigore il 28 agosto 2015, alla base dei 16 decreti attuativi fin qui approvati. Gli articoli dichiarati parzialmente illegittimi dalla Suprema Corte sono quattro nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziche’ previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si tratta dell’11 sulla dirigenza pubblica; del 17 sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (toccata dunque anche la norma sui licenziamenti lampo dei cosiddetti furbetti del cartellino); del 18 sul riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; del 19 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tra i suoi principali interventi della legge 124 vi sono cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di commercio, enti di ricerca, societa’ partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici. Gli ultimi cinque decreti hanno avuto il via libera definitivo proprio ieri dal Consiglio dei Ministri e riguardano le Camere di Commercio, la dirigenza pubblica, i servizi pubblici locali, gli enti pubblici di ricerca e i procedimenti per le autorizzazioni (Scia2). Il primo a entrare in vigore e’ stato il Freedom of information act, seguito da Scia (segnalazione certificata di inizio attivita’), dalle norme sui licenziamenti disciplinari, dal riordino della disciplina della conferenza dei servizi; ad agosto sono diventati legge la riforma delle autorita’ portuali; a settembre il testo unico sulle partecipate, la riforma delle procedure di nomina dei direttori sanitari, il codice dell’amministrazione digitale, la riduzione dei corpi di polizia; ad ottobre il codice della giustizia contabile e a novembre il decreto che sblocca i procedimenti per le autorizzazioni. La legge contiene anche delle norme autoapplicative, come il silenzio-assenso tra le amministrazioni e l’autotutela, cioe’ l’impossibilita’ per un’amministrazione di cambiare idea su un provvedimento dopo 18 mesi.
Questi gli articoli su cui si e’ espressa la Consulta: – RIFORMA DELLA DIRIGENZA (art.11): il decreto e’ stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri “salvo intese” e questo lascia spazio a eventuali interventi sul testo prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale; istituisce i ruoli unici per i dirigenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali; la durata limitata degli incarichi di 4 anni rinnovabili. I dirigenti senza incarico perdono le parti variabili della retribuzione e dopo 2 anni sono collocati d’ufficio in un posto disponibile; in caso di rifiuto decadono dal ruolo. – RIORDINO DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO (art.17): e’ un capitolo della legge delega non ancora attuato tranne che nel punto sui procedimenti disciplinari: chi truffa sulle presenze in entrata o direttamente o per interposta persona, se colto in flagranza di reato, sara’ subito sospeso e sara’ contestualmente avviato l’iter per il licenziamento che dovra’ concludersi entro 30 giorni. – PARTECIPATE (art.18): il testo unico riduce le societa’ e razionalizza la platea: non sono consentite le societa’ prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, quelle che nella media dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, quelle inattive che non hanno emesso fatture nell’ultimo anno, quelle che svolgono all’interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attivita’, quelle che negli ultimi 5 anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita e quelle che svolgono attivita’ non strettamente necessarie ai bisogni della collettivita’ – SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art.19): il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico prevede che alle autonomie locali viene riconosciuta la funzione fondamentale di individuare quelle attivita’ di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunita’ per l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale. Le autonomie locali possono decidere tra affidamento mediante gara, affidamento a societa’ mista, gestione diretta con affidamento in house.