“L’esito del referendum del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parita’ di posizione e funzioni delle due Camere elettive. In tale contesto la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”. Cosi’ la Consulta nelle motivazioni della sentenza sull’Italicum.
La Consulta dichiara “costituzionalmente illegittima” la previsione dell’Italicum secondo cui spetta al capolista scegliere il collegio in cui essere eletto, in presenza di candidature multiple. Lo scrive la Consulta nelle motivazioni della sentenza sull’Italicum depositate oggi. A seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, “il permanere del criterio del sorteggio restituisce pertanto, com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo. Ma appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.
“L’assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore”. Lo scrivono i giudici della Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza sull’Italicum, dichiarando l’illegittimità della scelta del collegio da parte del candidato con pluricandidatura. Come criterio da applicare la Corte individua quello del sorteggio, che “restituisce, com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia”. La Corte sottolinea comunque che “appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.
La previsione che consente ai capilista dell’italicum candidati in piu’ collegi di scegliere il collegio nel quale essere eletti “affida irragionevolmente alla decisione del capolista il destino del voto di preferenza espresso dall’elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito in uscita, in violazione non solo del principio dell’uguaglianza ma anche della personalita’ del voto, tutelati dagli articoli 3 e 48 secondo comma della Costituzione”. Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza sull’italicum. “Ne’ la garanzia di alcun altro interesse di rango costituzionale potrebbe bilanciare tale lesione- aggiunge la Consulta- poiche’ la libera scelta dell’ambito territoriale in cui essere eletto – al fine di instaurare uno specifico legame, in termini di responsabilita’ politica, con il corpo degli elettori appartenenti a un determinato collegio- potrebbe semmai essere invocata da un capolista che in quel collegio abbia guadagnato l’elezione con le preferenze, ma non certo da un capolista bloccato, ed in ipotesi a danno di candidati che le preferenze hanno ottenuto”.
“Non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo” ma in contrasto con i principi costituzionali “sono invece le specifiche disposizioni della legge n. 52 del 2015, per il modo in cui hanno concretamente disciplinato tale turno”. Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza sull’Italicum. Il ballottaggio dell’Italicum “non può essere accostato alle esperienze, proprie di altri ordinamenti, ove al ballottaggio si ricorre, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni” ma “appartiene invece ad una logica diversa – presentandosi quale istanza risolutiva all’interno di una competizione elettorale selettiva fra le sole due liste risultate più forti, nell’ambito di un collegio unico nazionale – l’assegnazione di un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, finalizzato a completare la composizione dell’assemblea rappresentativa, con l’obbiettivo di assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest’ultima, di una maggioranza politica governante”. Tale previsione legislativa, dunque, “trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell’ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese)” e “un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un’assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare”.
“Le disposizioni che disciplinano l’attribuzione di tale premio al ballottaggio – osservano i giudici – incontrano a loro volta il limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”. Il rispetto di tali principi costituzionali, si legge nella sentenza “non è tuttavia garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente”, spiegano i giudici costituzionali, richiamando il pronunciamento sul Porcellum. “Anche in questo caso, pertanto, si conclude negativamente lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) – sottolinea la Consulta – il quale impone di verificare, anche in ambiti, quale quello in esame, connotati da ampia discrezionalità legislativa, che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva”.