Dal Senato il via libera alla legittima difesa. Il disegno di legge ora e’ legge: l’Assemblea di palazzo Madama ha approvato il provvedimento, in terza lettura, con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Subito dopo il voto dai banchi di Lega e M5S si è alzato un lungo applauso. In Aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, quello della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e quello per l’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo del Movimento 5 stelle. Salvini: “Un giorno bellissimo per gli italiani”.
“Onore al merito alla squadra che ci ha lavorato da anni, grazie agli amici del M5s, grazie anche a Forza Italia e a Fratelli d’Italia che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà”, ha sottolineato Salvini dopo l’approvazione del provvedimento. E ha aggiunto: ‘si eliminano anni e anni di giri per i tribunali e di spese legali. Si elimina il risarcimento di centinaia di migliaia di euro per i parenti dei poveri rapinatori. Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West ma si sta coi cittadini per bene. Quindi – ha proseguito – da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia e’ piu’ difficile, e’ un mestiere ancora piu’ pericoloso. Quindi ovviamente punteremo su polizia, carabinieri, telecamere e forze dell’ordine ma se mi entri in casa mia di notte armato e mascherato io ho diritto di difendermi prima che tu metta le mani addosso a me o ai miei figli’. E a chi ricorda alcune perplessita’ sollevate da penalisti o magistrati il Ministro ribatte che ‘non c’e’ nessuna perplessita’ per chi ha letto il testo, c’e’ semplicemente una scelta precisa da parte dello Stato: noi stiamo con le vittime, stiamo con gli aggrediti; ovviamente ci saranno indagini, ovviamente ci sara’ la magistratura che dira’ la sua ma rapidamente, e partendo dal presupposto che noi stiamo con l’aggredito e non con l’aggressore’.
Il presidente dell’Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza stronca la riforma: “E’ una legge inutile e pericolosa e interviene su un’emergenza virtuale, inesistente, visto che i casi di Legittima difesa in casa sono due all’anno e si tratta di assoluzioni”. E aggiunge: “E’ una norma inutile perche’ qualunque avverbio inserito in una norma non puo’ evitare la valutazione discrezionale di un giudice su un omicidio avvenuto in casa. Ed e’ pericolosa perche’ diffonde la convinzione nella gente che si possa agire in condizioni di impunita’ in casa. Non e’ cosi'”.
Il testo si compone di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Ecco le nuove norme. – LE MODIFICHE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA. L’articolo 1 modifica l’articolo 52 del Codice Penale precisando che nei casi di legittima domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalita’ tra la difesa e l’offesa. Si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o piu’ persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Al domicilio e’ equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale. – CAMBIA L’ECCESSO COLPOSO: NON PUNIBILE CHI IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO. L’articolo 2 interviene sull’articolo 55 del Codice penale, quello sull’eccesso colposo: si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilita’ di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’.
SOSPENSIONE PENA SOLO SE IL DANNO E’ RISARCITO. L’articolo 3 del disegno di legge, modificando l’articolo 165 c.p., prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. – PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA PENE INASPRITE. Nell’articolo 4 gli inasprimenti sanzionatori sul reato di violazione di domicilio: e’ elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva. Analogo inasprimento sanzionatorio e’ previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio e’ commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e’ palesemente armato. Tale ipotesi e’ attualmente sanzionata con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva da due a sei anni. L’articolo 5 interviene sulla disciplina del reato di furto in abitazione e furto con strappo. Nel primo caso il fatto tipico consiste nel compiere l’azione furtiva “mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”. La seconda autonoma figura criminosa consiste nello “strappare la cosa di mano o di dosso alla persona”. Viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente sono 2.000 euro). L’articolo 6 interviene sul reato di rapina. La pena della reclusione e’ elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate si prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione e’ elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria e’ rideterminata in “da 2.000-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione e’ elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria e’ rideterminata in “da 2.500-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro).