VIA LIBERA DEL GOVERNO AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
La stretta alle frodi realizzate con compensazioni indebite tra crediti e debiti fiscali dara’ un apporto di circa 900 milioni alla manovra approvata dal governo. E’ questa una delle poste di rilievo del provvedimento che abbassa da 15mila a 5mila euro il tetto sotto il quale la compensazione puo’ avvenire senza il visto di conformita’. Le compensazioni sono cresciute moltissimo negli ultimi anni e nel 2016 hanno raggiunto 38,7 miliardi. Il Consiglio dei ministri, intanto, ha dato il via libera linale al decreto correttivo al Codice degli appalti, con diverse novita’ rispetto alla versione originale.
La stretta alle frodi realizzate con compensazioni “indebite” tra crediti e debiti fiscali dara’ un apporto di circa 900 milioni alla Manovra che il governo ha approvato martedi’ in Cdm. Secondo quanto si apprende, e’ questa una delle poste di rilievo del provvedimento che abbassa da 15.000 a 5.000 euro il tetto sotto il quale la compensazione puo’ avvenire senza particolari procedure, senza il visto di conformita’. Le compensazioni sono cresciute esponenzialmente negli ultimi anni e nel 2016 hanno raggiunto quota 38,7 miliardi.
La norma impone ora, al di sopra dei 5.000, euro l’apposizione di un visto di conformita’ da parte del professionista abilitato che redige la dichiarazione dei redditi, oppure in alternativa la sottoscrizione del revisore legale del bilancio. Senza il ”visto di conformita”’ – o se il professionista che l’ha apposto non e’ abilitato – il fisco procede al recupero dei crediti e all’applicazione di sanzioni, come accade oggi per le persone fisiche se, al momento dell’acconto Irpef, versano un importo inferiore al dovuto. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Economia le compensazioni, nel 2016, sono state pari a 38,7 miliardi, con un aumento del 10,6% rispetto al 2015 quando si erano attestate a 34,6 miliardi. Le sole compensazioni relative all’Iva valgono 15,5 miliardi superate solo dai 16 miliardi delle compensazioni Irpef. Sulle sole addizionali locali Irpef e sull’Irap questa posta vale 5,3 miliardi.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica. L’intervento apporta modifiche e integrazioni al codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso codice, nonche’ quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi. Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Le modifiche cosi’ apportate seguono tre direttrici: 1) modifiche di coordinamento ai fini di una piu’ agevole lettura e interpretazione del testo; 2) integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore; 3) limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticita’ evidenziate nella prima fase attuativa del codice. In particolare, tra le novita’ introdotte si segnalano: – appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati gia’ approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza; – progettazione: si introduce l’obbligatorieta’ dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara; – contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato; – varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa e’ consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis; – subappalto: e’ confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto; – semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese gia’ rese dalle amministrazioni; – manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro; – dibattito pubblico: sara’ effettuato sui progetti di fattibilita’ tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare; – costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta; – albo dei collaudatori: e’ stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.