Nel ddl sul biotestamento entrano il divieto all’accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. La modifica e’ contenuta in un emendamento che ha ottenuto il via libera dell’Aula della Camera. L’articolo, passato con 326 voti a favore, e’ il “cuore” del provvedimento in quanto regola il consenso informato del fine vita. In base al testo ‘il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico’. Inoltre, ‘nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati’.
o all’accanimento terapeutico. E’ quanto dispone un emendamento approvato dall’Aula della Camera, presentato dal presidente della commissione Affari sociali e poi riformulato, che disciplina la “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole delle cure, e dignita’ nella fase finale della vita”. Con il via libera all’emendamento (240 i voti favorevoli) si aggiunge un articolo al testo della legge, che recita: “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo’ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.