ANCHE M5S CAMBIA LINEA SEA WATCH, PD DENUNCIA IL GOVERNO. UE, ‘SBARCO E’ PRIORITARIO’
No al processo per il caso Diciotti. In una lettera al Corsera, Salvini rivendica il suo operato di ministro invitando a respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui inviata alla Giunta del Senato dal Tribunale dei ministri di Catania. Cambia linea anche il M5s. ‘E’ un processo anche a Di Maio’, dice il sottosegretario Di Stefano. Per il Pd, i 5S si preparano a salvare Salvini. I Dem presentano una nuova denuncia contro il leader della Lega per la vicenda Sea Watch e chiedono ‘al presidente della Camera di intervenire formalmente’ sul fatto che Martina e Orfini siano indagati per aver contravvenuto al divieto di avvicinamento alla Sea Watch. L’Ue ribadisce che lo sbarco e’ prioritario. Per il Viminale, sbarco possibile solo se i migranti andranno in Olanda o Germania.
Il ministro dell’Interno scrive una lettera al Corriere: il contrasto dell’immigrazione clandestina e’ una priorita’ riconosciuta anche dall’Ue, rifarei tutto. Carelli (M5s): le condizioni sono cambiate. Toninelli: se processano lui processino tutto il governo.
Caro direttore, la mia vicenda giudiziaria e’ strettamente legata all’attivita’ di Ministro dell’Interno e alla ferma volonta’ di mantenere gli impegni della campagna elettorale. Avevo detto che avrei contrastato l’immigrazione clandestina e difeso i confini nazionali. Matteo Salvini, in una lettera aperta al diretto del Corriere della Sera, Luciano Fontana, spiega il motivo per cui ritiene che il Senato debba negare l’autorizzazione ai giudici per i fatti della Diciotti. Faccio parlare i numeri. Nel 2018 ci sono stati meno morti, 23.370 sbarchi contro i 119.369 dell’anno precedente. Il trend e’ confermato anche dalle prime settimane del 2019. Dall’inizio dell’anno a ieri si sono registrati 155 arrivi sulle nostre coste. Nello stesso periodo di un anno fa gli sbarchi furono 3.176. Non solo. Per la prima volta dopo anni, i rimpatri (306) sono superiori agli arrivi. E ancora. Nel 2018 gli immigrati in accoglienza erano 183 mila, oggi scesi a 133 mila. Calano gli immigrati, aumentano i risparmi. Risultato: abbiamo liberato risorse significative, subito investite per un piano di assunzioni straordinario per circa 8 mila donne e uomini delle forze dell’ordine. Detto questo, vorrei parlare della vicenda giudiziaria perche’ ritengo importante non siano date versioni distorte. Non intendo sottrarmi al giudizio. Il Tribunale dei ministri di Catania mi accusa di ‘sequestro di persona’ perche’ avrei bloccato la procedura di sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Attenzione: non si tratta di un potenziale reato commesso da privato cittadino o da leader di partito. I giudici mi accusano di aver violato la legge imponendo lo stop allo sbarco, in virtu’ del mio ruolo di ministro dell’Interno. In altre parole, e’ una decisione che non sarebbe stata possibile se non avessi rivestito il ruolo di responsabile del Viminale. Per questa ragione sono impropri paragoni con altre vicende e trova applicazione la speciale procedura di cui all’art. 96 della Costituzione.
Voglio anche sottolineare che, ai sensi dell’articolo 9, comma terzo, della legge costituzionale n. 1/1989, il Senato nega l’autorizzazione ‘ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo’. La valutazione del Senato e’ pertanto vincolata all’accertamento di due requisiti (ciascuno dei quali di per se’ sufficiente a negare l’autorizzazione): la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Il Senato non e’ chiamato a giudicare se esista il cosiddetto fumus persecutionis nei miei confronti dal momento che in questa decisione non vi e’ nulla di personale. La Giunta prima, e l’Aula poi, sono chiamati a giudicare le azioni di un ministro. Altrettanto chiaro e’ che il Senato non si sostituisce all’autorita’ giudiziaria, bensi’ e’ chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un preminente interesse pubblico. Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l’autorizzazione a procedere debba essere negata. E in questo non c’entra la mia persona. Innanzitutto il contrasto all’immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico, posto a fondamento di precise disposizioni (si veda in particolare l’articolo 10-bis d.lgs. n. 286/1998, che punisce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) e riconosciuto dal diritto dell’Unione europea.
Voglio anche sottolineare che, ai sensi dell’articolo 9, comma terzo, della legge costituzionale n. 1/1989, il Senato nega l’autorizzazione ‘ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo’. La valutazione del Senato e’ pertanto vincolata all’accertamento di due requisiti (ciascuno dei quali di per se’ sufficiente a negare l’autorizzazione): la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Il Senato non e’ chiamato a giudicare se esista il cosiddetto fumus persecutionis nei miei confronti dal momento che in questa decisione non vi e’ nulla di personale. La Giunta prima, e l’Aula poi, sono chiamati a giudicare le azioni di un ministro. Altrettanto chiaro e’ che il Senato non si sostituisce all’autorita’ giudiziaria, bensi’ e’ chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un preminente interesse pubblico. Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l’autorizzazione a procedere debba essere negata. E in questo non c’entra la mia persona. Innanzitutto il contrasto all’immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico, posto a fondamento di precise disposizioni (si veda in particolare l’articolo 10-bis d.lgs. n. 286/1998, che punisce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) e riconosciuto dal diritto dell’Unione europea.