Via libera definitivo dall’Aula del Senato al Rosatellum bis. La riforma della legge elettorale e’ stata approvata con 214 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento era stato gia’ approvato dalla Camera e diventa cosi’ legge.
Un sistema misto, una sorta di Mattarellum ‘rovesciato’, in cui l’assegnazione di 231 seggi alla Camera e 109 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, mentre l’assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale (che fa da padrone) nell’ambito di collegi plurinominali. In Trentino ci saranno sei collegi uninominali e cinque plurinominali. In più due soglie di sbarramento: 3% per i partiti che corrono da soli; 10% per le coalizioni. Entrambe le soglie dovranno essere raggiunte a livello nazionale. Questo, in sintesi, il contenuto della nuova riforma elettorale, la legge Rosato bis, che oggi ha ricevuto il via libera finale dall’aula del Senato, senza modifiche rispetto a Montecitorio. Un’approvazione da record se si tiene conto che il testo a firma Ettore Rosato è stato esaminato e approvato in poco più di un mese (35 giorni di esame) e con otto fiducie tra Camera e Senato. Il testo dopo il voto di oggi sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. La nuova legge ricalca il vecchio Mattarellum ma rivedendolo profondamente. Questa volta, però, viene invertita la percentuale dedicata ai due sistemi e ulteriormente ritoccata: il 36% sono collegi uninominali e il 64% di proporzionale con collegi plurinominali. Il giorno del voto ci sarà un’unica scheda ma senza voto disgiunto. Nel testo c’è l’equilibrio di genere (uno dei due sessi dei candidati non può superare il 60%) e la possibilità di un massimo di cinque pluricandidature nei listini proporzionali, ma anche la possibilità per un candidato di presentarsi sia nei collegi uninominali che in quelli plurinominali. Infine, nonostante alcuni emendamenti di Forza Italia lo chiedessero non c’è l’indicazione del capo della coalizione, ossia del candidato premier, né è stato inserito l’obbligo per la coalizione di presentare un programma comune (come chiesto dal M5s e Mdp). Vediamo nel dettaglio il testo approvato.
SISTEMA MISTO E CIRCOSCRIZIONI Il Rosatellum bis, come detto, delinea un sistema elettorale misto, tra maggioritario (36%) e proporzionale (64%). Sono 20 le circoscrizioni per il Senato, una per ogni regione, mentre sono 28 quelle della Camera.
SEGGI E COLLEGI Alla Camera dei deputati i 630 seggi saranno assegnati in questo modo: 231 eletti in collegi uninominali (pari al 36%), 386 eletti con metodo proporzionale in piccoli collegi plurinominali (64%), un collegio uninominale per la Val D’Aosta, 12 nella circoscrizione estero con metodo proporzionale. Al Senato, invece, i 315 seggi assegnati così: 109 eletti in collegi uninominali (il Molise costituisce un unico collegio), 206 in piccoli collegi plurinominali, un collegio uninominale per la Val D’Aosta, 6 nella circoscrizione estero. Durante l’esame in commissione è stato deciso di ampliare l’ampiezza dei collegi plurinominali diminuendone il numero, che scende da circa 70-75 previsti inizialmente a circa 65. Il governo ha 30 giorni di tempo per scrivere la nuova “mappa”.
COALIZIONI NAZIONALI I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico.
DOPPIA SOGLIA DI SBARRAMENTO: AL 3% E 10% Le soglie di sbarramento sono del 3% per le liste singole e del 10% per le coalizioni. C’è poi la soglia dell’1% valida per i partiti in coalizione che consente di ripartire i voti ottenuti dalla lista alla coalizione stessa. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.
LISTE CORTE CON MAX 4 CANDIDATI Il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell’elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre. Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.
PLURICANDIDATURE Il Rosatellum bis consente fino a un massimo di cinque pluricandidature nei listini proporzionali, non sono invece consentite pluricandidature nei collegi uninominali. E’ invece consentita la candidatura dello stesso candidato in un collegio uninominale e nei collegi plurinominali, anche in questo caso fino a un massimo di cinque.
STATUTO O DICHIARAZIONE TRASPARENZA Un’altra novità riguarda gli obblighi per la presentazione delle liste. I partiti e i movimenti che intendano candidarsi, oltre al simbolo, dovranno depositare al ministero dell’Interno – se già inseriti nel registro previsto dal decreto Letta – il proprio statuto. Oppure dovranno presentare una dichiarazione che contenga i requisiti minimi di trasparenza. I documenti dovranno essere consegnati dai partiti sia se candidati alla Camera o al Senato.
PIÙ CHANCE PER SENATRICI Nelle prossime elezioni politiche le donne avranno più chance di essere elette al Senato, grazie a un maggior vincolo per il rispetto dell’equilibrio di genere che dovrà essere garantito regione per regione e non più spalmato su tutto il Paese. Sul tema è stata approvato in commissione una riformulazione a firma del relatore Emanuele Fiano (Pd) che ha riscrito quatto emendamenti presentati. Il testo base prevedeva che nessuno dei due generi potesse essere rappresentato in misura superiore al 60%, garantendo così all’altro sesso almeno il 40% dei seggi. Un equilibrio, però, che secondo il testo originario avrebbe dovuto essere garantito a livello nazionale, lasciando di fatto ai partiti la libertà di decidere in quali zone collocare più uomini che donne. Con il nuovo vincolo, invece, i partiti saranno obbligati per ogni regione a candidare nei collegi uninominali per il Senato almeno il 40% di donne.
SCHEDA ANTIFRODE E CON ISTRUZIONI Cambia inoltre la scheda elettorale che al suo interno avrà delle “istruzioni per l’uso”. Quattro righe con cui vengono spiegati gli effetti del voto unitario tra i collegi, ossia tra proporzionale e maggioritario. Arriva poi un tagliando anti-frode per verificare la scheda. La modifica introduce un tagliando antifrode nella scheda che conterrà un numero progressivo. Questo dovrà essere staccato al momento del rilascio, prima che l’elettore entri in cabina elettorale.
IL VOTO Per quanto riguarda l’espressione del voto, ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Lelettore vota il contrassegno della lista prescelta ed il voto è attribuito anche al candidato. Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.
IL SENATO Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fatta eccezione per la Valle d’Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 102 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti tra le Regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. Per l’assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna Regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui, tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e delle coalizioni di liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.