VIA LIBERA SU TAGLIO PARTECIPATE, RINVIO SU MEDICI E ASL.
Il cdm ha varato i nuovi decreti della Riforma Madia: per i ‘furbetti del cartellino’ entro un mese licenziamenti lampo. Prevista anche la riduzione delle partecipate. I nuovi testi dopo la sentenza della Consulta sulla riforma della Pubblica amministrazione, che ha imposto l’intesa con le Regioni.
Via libera ai decreti Madia bis sul taglio delle partecipate e sul licenziamento per i “furbetti del cartellino”. Entrambi i provvedimenti rappresentano dei testi correttivi alle norme gia’ in vigore, modificati a causa delle sentenze della Consulta sulla riforma della Pubblica amministrazione.
PARTECIPATE – Ciascuna amministrazione pubblica avra’ tempo fino al 30 giugno 2017 per effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate. E’ uno dei passaggi della bozza dell’articolo 13 del decreto Madia sulle societa’ a partecipazione pubblica. Le societa’ a controllo pubblico gia’ costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto avranno, inoltre, piu’ tempo per “adeguare i propri statuti”, ovvero fino al 31 luglio 2017 secondo quanto recita l’articolo 15 della bozza esaminata nel pre-consiglio dei Ministri. Viene inoltre prorogato, al 30 giugno 2017, il termine entro il quale le societa’ a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. Si chiarisce, infine, un dubbio interpretativo sull’applicazione del divieto di nuove assunzioni: la durata del blocco (30 giugno 2018) decorre dalla data di entrata in vigore del decreto.
LICENZIAMENTI – La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti avverra’ entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare di “falsa attestazione della presenza in servizio” attuata con qualunque condotta, e non piu’ entro quindici giorni. Vengono, inoltre, modificati i termini entro i quali la Procura della Corte dei conti agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d’immagine. L’azione di responsabilita’ e’ esercitata entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, e non piu’ entro i centoventi giorni.
Via libera da palazzo Chigi al decreto correttivo per rendere possibile il licenziamento lampo dei ‘furbetti del cartellino’. La misura era contenuta nella riforma della Pubblica amministrazione a firma Marianna Madia ma era stata stoppata dalla Consulta, che ha imposto di coordinare gli interventi con le Regioni. Corretto il testo, resta la sostanza: chi striscia il badge e poi va via per fare shopping o altro è licenziato. La sospensione scatta già dopo 48 ore, il licenziamento nel giro di un mese. E i controlli per chi spera di farla franca e godersi il weekend lungo saranno serrati: la formula per colpire chi si assenta ingiustificatamente il venerdì o il lunedì sarà comunque affidata ai contratti. Due le principali novità contenute nel decreto approvato stamattina: si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla Pa provocati dal dipendente infedele. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà entro 20 giorni e non più 15 dall’avvio del procedimento disciplinare, per evitare che si accavallino termini e procedure a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà nel caso in cui la Corte dei Conti, quando ci sono i presupposti ed entro 150 giorni – non più 120 – dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della Pa nei confronti del dipendente licenziato. Lo scopo è garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla Pa (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti). Si prevede inoltre l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi, per consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia. I dati saranno raccolti per via informatica, così da controllare puntualmente l’andamento delle sanzioni.