La Cassazione ha dichiarato ‘il difetto assoluto di giurisdizione’ per quanto riguarda il decreto con il quale il Presidente della Repubblica, lo scorso 27 settembre, ha indetto il referendum sulla riforma costituzionale. I Supremi giudici condividono quanto gia’ stabilito dal Tar del Lazio che ha ritenuto l’atto di indizione non soggetto a ‘sindacato giurisdizionale’ perche’ non e’ un ‘atto amministrativo’. Il ricorso era stato presentato dal Codacons.
Non e’ soggetto a sindacato giurisdizionale il quesito referendario e, di conseguenza, il decreto con cui il presidente della Repubblica ha indetto il referendum del 4 dicembre. Lo scrivono le sezioni unite civili della Cassazione, pronunciandosi su un ricorso presentato dal Codacons, dichiarando il “difetto assoluto di giurisdizione”. Il Codacons aveva sollevato di fronte alla Suprema Corte un regolamento preventivo di giurisdizione: i giudici delle sezioni unite, con la sentenza depositata oggi, hanno sottolineato che “non e’ ravvisabile, nella specie, un’ipotesi di atto amministrativo soggetto al sindacato giurisdizionale” e rilevato che “il contenuto del provvedimento presidenziale e’ la risultanza di una sequela di atti”. Infatti, la materia del quesito referendario che “risale all’operato dell’ufficio centrale per il referendum – osservano i giudici di piazza Cavour – sfugge alla qualificazione di attivita’ amministrativa soggetta, in quanto tale, al controllo giurisdizionale tanto del giudice amministrativo che del giudice ordinario”. Le sezioni unite, inoltre, rilevano che non vi e’ “nessun profilo di incostituzionalita’”, come sollevato dai ricorrenti nell’udienza a porte chiuse svolta lo scorso 22 novembre, inerente la “non impugnabilita’” del provvedimento che indice il referendum. La Cassazione, infine, afferma che non c’e’ “alcuna lesione dei principi che regolano, nella dimensione del diritto europeo, i principi dell’equo processo e del diritto a un ricorso effettivo”.
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