Sara’ sottoposto oggi al voto degli iscritti il nuovo codice etico M5s in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie. Una svolta garantista nel decalogo pubblicato ieri sul blog di Grillo: chi e’ indagato non e’ obbligato a dimettersi, ma solo di informare immediatamente il gestore del sito; le sanzioni non sono piu’ automatiche. Il Pd parla di ‘codice salva-Raggi’. ‘A distanza di ben sei mesi e’ arrivata la conferma di quanto ho sempre fatto notare. Chi tace, piega la testa e non sa formulare un benche’ minimo pensiero critico e’ solo uno yesman’, e’ l’affondo dell’ex grillino Pizzarotti, sindaco di Parma.
Arriva il codice di comportamento M5s in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie. Il decalogo e’ stato pubblicato sul blog di Grillo e da oggi sara’ sottoposto al voto degli iscritti. Fra i punti, quello che prevede che ‘i portavoce, quando ne hanno notizia, hanno l’obbligo di informare immediatamente il gestore del sito dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualita’ di indagato o imputato nonche’ di qualsiasi sentenza di condanna’. Ma se un eletto M5s riceve un avviso di garanzia cio’ ‘non comporta alcuna automatica valutazione di gravita” da parte di Grillo e dei probiviri.
Grillo lancia sul blog le regole di comportamento, cui dovranno attenersi i Cinque Stelle coinvolti in vicende giudiziarie. “Di seguito riportiamo il “Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie”, sil legge sul blog. “Ogni eletto del MoVimento 5 Stelle sarà tenuto ad attenersi ad esso. Oggii sarà votato online a partire dalle 10 per la ratifica da parte degli iscritti entro il primo luglio 2016 con documento certificato”. “Il Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi”, si legge nel lungo post diviso in punti.
Obbligo di informare “immediatamente e senza indugio il gestore del sito” M5S dell’esistenza di procedimenti penali in corso anche se la ricezione di un avviso di garanzia “non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti”. E’ quanto previsto dal “Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie” pubblicato ieri mattina alle 10 sul blog di Beppe Grillo precisando che “ogni eletto del MoVimento 5 Stelle sarà tenuto ad attenersi ad esso” e che “domani sarà votato online a partire dalle 10 per la ratifica da parte degli iscritti entro il primo luglio 2016 con documento certificato”.
Un codice suddiviso in sei punti con “lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi”. L’eletto M5S “in qualsiasi fase del procedimento penale, può decidere, a tutela dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal MoVimento 5 Stelle senza che ciò implichi di per sé alcuna ammissione di colpa o di responsabilità”. In uno dei punti chiave del codice, il quarto, intitolato “presunzione di gravità”, al Garante del MoVimento 5 Stelle, ovvero Grillo, al Collegio dei Probiviri o al Comitato d’appello vengono affidati ampi poteri discrezionali. Il codice stabilisce che quando questi abbiano “notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce del M5S possono sanzionare l’indagato anche “a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale”.
Essi possono considerare “grave e incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce M5S la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo”, possono “equiparare alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio”. Inoltre possono decidere di sanzionare l’eletto anche in caso di “pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione”.