Non e’ piu’ possibile per i collaboratori ricevere l’indennita’ di disoccupazione Dis-Coll istituita nel 2015. Lo fa sapere l’Inps spiegando che la norma ‘non e’ stata oggetto di proroga’ in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017. Nessuna indennita’ quindi – avverte l’Inps – sara’ erogabile a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto intervenuti dall’inizio del 2017.
L’Inps informa la prestazione di disoccupazione Dis-Coll, istituita in via sperimentale nel 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, non è stata oggetto di proroga per il 2017. Pertanto, in assenza di previsione normativa, spiega l’Inps, “non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità Dis-Coll per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017”. Il trattamento Dis-Coll era in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che avevano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti.
La prestazione Dis-coll era stata istituita dal Governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016. Non c’e’ stata invece proroga per il 2017. La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la meta’ dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell’indennita’ Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa. La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro. In ogni caso l’importo dell’indennita’ non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente.