CALA IL SIPARIO SULLA LEGISLATURA, AL VOTO DOMENICA 4 MARZO
Via libera definitivo dal CdM alla riforma delle intercettazioni. Entrera’ in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, prevista per gennaio. La norma con il diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sara’ invece efficace tra un anno. Si e’ chiusa intanto la legislatura numero 17. Il presidente della Repubblica ha sciolto le Camere, gli italiani saranno chiamati alle urne fra poco piu’ di due mesi, domenica 4 marzo, le nuove assemblee si riuniranno il successivo 23 marzo.
In seguito ai pareri espressi dalle commissioni parlamentari, il testo del dlgs Intercettazioni approvato definitivamente dal Cdm “è stato modificato in sede di secondo esame preliminare, prevedendo, in particolare una maggior tutela della riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, stabilendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni”. Lo sottolinea Palazzo Chigi in una nota. Tra le novità anche un innalzamento da cinque a dieci giorni del termine temporale attributo alle difese per lesame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, prevedendo anche una prorogabilità del termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità; lanticipazione del rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta lacquisizione ad opera del giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale che in un primo momento era stato ritenuto irrilevante e che poi, anche in ragione di elementi sopravvenuti, venga diversamente valutato.
Il decreto, si legge ancora nella nota, “nellattuare una revisione della disciplina delle intercettazioni volta a rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, introduce disposizioni volte a incidere sullutilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale. La finalità è quella di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dallattività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva dimpedire lindebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alloggetto dellattività investigativa”. Tra le misure principali, come evidenzia ancora Palazzo Chigi, il testo prevede: lintroduzione nel Codice penale del delitto di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno allaltrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per lesercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa; una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che leventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nellattività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni.
E ancora: lintroduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per loggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili; una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con lintroduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente lacquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale allarchivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale dintercettazione rilevante sia stato già utilizzato per lemissione di un provvedimento cautelare.
Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta udienza stralcio, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale dintercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine delleliminazione del troppo, del vano e dellinutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dallattività di ascolto e, in generale, il materiale dintercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire lindebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dellattività investigativa. E infine: una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse). In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma dindagine e che, tra laltro, debbano essere disattivati se lintercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo lattività criminosa oggetto dellindagine o che lindagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo; la semplificazione delle condizioni per limpiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.
“Non mancano le criticita’, la nostra non e’ una bocciatura ma si poteva fare meglio”. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte, commenta la riforma delle Intercettazioni varata in via definitiva dal Consiglio dei ministri di oggi. “Lo strapotere della polizia giudiziaria, la vicenda dei trojan e i tempi troppo lunghi per l’entrata in vigore della possibilita’ per i giornalisti di ottenere e pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare sono i punti negativi della riforma”, prosegue Albamonte. La selezione delle Intercettazioni, disegnata dal Cdm di oggi, “rende praticamente impossibile il controllo da parte del Pm. Le Intercettazioni ritenute irrilevanti non verranno trascritte ma sara’ indicato nel verbale soltanto il tempo di registrazione e l’utenza intercettata senza che ne venga indicato anche in minima parte il contenuto. Una modalita’ che non ci convince assolutamente in quanto non consente alcun controllo da parte del Pm. E’ singolare che dopo la vicenda Consip, per citare la ferita aperta di Intercettazioni mal trascritte, non si sia voluto garantire un sistema che consenta di verificare ex post eventuali errori di valutazione commessi dalla polizia giudiziaria. Avevamo chiesto un ripensamento anche sulle limitazioni all’utilizzo dei captatori informatici, i cosiddetti trojan, nelle Intercettazioni ambientali per reati diversi da mafia e terrorismo. Si e’ deciso invece di procedere con una drastica riduzione di questo strumento essenziale e tutto cio’ avra’ ripercussioni negative sulle indagini”. L’Anm che ha accolto positivamente la possibilita’ per i giornalisti di ottenere e pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare si chiede pero’ “perche’ bisognera’ aspettare dodici mesi per la sua entrata in vigore? Peraltro su questa norma – rileva ancora Albamonte – c’e’ l’accordo di tutti”. Un’ultima annotazione, di segno pienamente positivo, riguarda infine l’allargamento delle maglie della consegna degli atti ai difensori”.